La legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 (Legge 30/12/2024 n. 207) ha confermato la presenza dei bonus edilizi per opere di ristrutturazione e riqualificazione energetica nell’ambito di un generale riordino delle detrazioni fiscali. Anche i serramenti sono agevolabili in tale ambito e di seguito sono riassunte le principali novità introdotte.

BONUS
CASA
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall’art. 16-bis del TIUR la Legge di Bilancio prevede (al comma 54) la riduzione della detrazione in via definitiva al 30% con tetto di spesa a 48.000 € già a partire dal 2025 (era prevista al 2028).
Il comma 55 lett. b) modifica l’art. 16 del DL 63/2013 prevedendo in via transitoria per gli stessi interventi di recupero del patrimonio edilizio una detrazione pari a:
- 36% e spesa massima di 96.000 € per il 2025;
- 30% e spesa massima di 96.000 € per il 2026 e 2027.
Nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’abitazione principale, la detrazione sarà pari a:
- 50% e spesa massima di 96.000 € per il 2025;
- 36% e spesa massima di 96.000 € per il 2026 e 2027.
Dal 2028 il bonus ristrutturazione consisterà in una detrazione stabile del 30% con un tetto di spesa di 48.000 €.
Inoltre, dal 1° gennaio 2025, non sarà più possibile detrarre le spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Pertanto, stop alle caldaie a gas, mentre restano incentivati gli impianti ibridi.

ECOBONUS CONFERMATO AL 50%
Ecobonus confermato al 50% ma solo per le prime case e solo nel 2025, poi scenderà al 36%. Nel “pacchetto casa” entra anche la proroga dell’ecobonus per i prossimi tre anni (di cui alla legge 296/2006 commi 344-347).
L’Ecobonus (interventi per l’efficientamento energetico degli edifici) come lo conoscevamo non esisterà più: dal 65% si passa infatti al 50% ma solo per le prime case, altrimenti si scende al 36%.
La detrazione ex art.14 del DL 63/2013 spetta quindi per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (caldaie a gas).
La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese per l’anno 2025 e al 36% delle spese per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
PRIMA CASA
50%
NEL 2025
36%
NEL 2026 e 2027
ALTRE
36%
NEL 2025
30%
NEL 2026 e 2027
Definizione Abitazione principale: Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

SUPERBONUS
Superbonus al 65% nel 2025 solo con Cilas già presentata
Stretta anche sul Superbonus. Con le norme in arrivo, infatti, sarà possibile usufruire dell’aliquota del 65% nel 2025 solo per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024 risulti già presentata la Cilas se si tratta di interventi sulle villette. Nel caso dei condomini oltre la Cilas è richiesta anche la delibera di approvazione dei lavori sempre entro la stessa data.
DETRAZIONE IN 10 RATE ANCHE PER LE SPESE DEL 2023
Sempre sul fronte Superbonus arriva anche la possibilità di spalmare in dieci rate le spese del 2023. All’epoca infatti la durata della detrazione era fissata in quattro anni. Con le novità previste sarà possibile utilizzare, invece, la detrazione in più rate, come già previsto per le spese del 2022.
L’opzione potrà essere esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa che potrà essere presentata entro il 30 novembre prossimo. Se dalla dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima potrà essere versata, senza sanzioni e interessi, entro il 30 giugno 2025.

IL RIORDINO GENERALE DELLE DETRAZIONI FISCALI
I NUOVI TETTI DI DETRAIBILITÀ
Il riordino delle detrazioni prevede che, fermo restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, del presente testo unico.
L’importo base di cui al comma 1 è pari a:
14.000€
se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000€ e non superiore a 100.000€;
8.000€
se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000€;
Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:
0,50
se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
0,70
se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
0,85
se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2;
1
se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2.
Sono esclusi dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese:
Spese sanitarie
detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c);
investimenti nelle start-up innovative
somme detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
investimenti piccole e medie imprese innovative
somme detraibili ai sensi dell’articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.