Scroll to top

MARCATURA CE DEI MANIGLIONI ANTIPANICO

MARCATURA CE DEI MANIGLIONI ANTIPANICO

14 Dicembre 2012 – Scadenza termine ultimo per la sostituzione dei maniglioni non marcati CE
Ricordiamo che il Decreto 6 Dicembre 2011 “Modifica al decreto 3 Novembre 2004 concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso di incendio, prorogando di 24 mesi il termine precedentemente stabilito dal decreto 3 Novembre 2004, ha fissato al 18 Febbraio 2013 il termine ultimo per la sostituzione dei maniglioni non marcati CE installati sulle porte delle vie di esodo nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.

Si precisa che il Decreto 6 Dicembre 2011 ha introdotto solo e semplicemente un nuovo termine ultimo per la sostituzione dei maniglioni privi di marcatura CE, ma non ha in alcun modo modificato le disposizioni del D.M. 3 Novembre 2004, perseguendo l’obiettivo di garantire la sicurezza.

Ai sensi del D.M. 3 Novembre 2004 la scelta del tipo di dispositivo di apertura da applicare sulle porte installate lungo le vie di esodo varia in funzione del tipo di attività (se aperta al pubblico oppure no), dal numero previsto di persone che la utilizzeranno, dalla eventuale presenza di materiale pericoloso negli ambienti abitativi (cfr. Decreto 3 Novembre 2004/ Articolo 3 Criteri di installazione).

Nella fattispecie dovranno essere applicati i dispositivi di apertura conformi alla norma UNI EN 1125 nei seguenti casi:
1.1 L’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
1.2 L’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
1.3 I locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.

Mentre dovranno essere applicati dispositivi di apertura conformi alla norma UNI EN 179 nei seguenti casi:
1.4 L’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
1.5 L’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26.

Ai sensi del Decreto 3 Novembre 2004 il produttore dei dispositivi di apertura è tenuto, ai fini della commercializzazione, a fornire le istruzioni per la scelta in relazione all’impiego, per l’installazione e per la manutenzione oltre che ai documenti attestanti la Marcatura CE del prodotto:

– Copia dei Certificati rilasciati dal Produttore che attestano la conformità dei dispositivi alla norma UNI EN 179 oppure UNI EN 1125;
– Copia delle istruzioni per l’installazione che sono state fornite dal Produttore dei dispositivi antipanico che avete seguito rigorosamente;
– Copia delle istruzioni per eseguire gli interventi di manutenzione;
Dichiarazione in cui viene indicato di aver eseguito l’installazione dei dispositivi di apertura secondo le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore dei dispositivi antipanico (Dichiarazione di corretta installazione);
– Dichiarazione in cui si attesta che la scelta del tipo di dispositivo da applicare è stata effettuata sulla base delle condizioni contestuali dell’edificio (tipo di attività, numero previsto di perosne, presenza di materiale pericoloso) ai sensi dell’Articolo 3 Criteri di installazione del Decreto 3 Novembre 2004 (Dichiarazione di corretta scelta progettuale)

L’utilizzatore finale dovrà conservare tutta la documentazione fornita dall’installatore, effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni fornite dal produttore e annotare le operazioni di manutenzione e controllo su un registro.

L’introduzione dell’obbligatorietà della Marcatura CE, che attesta la rispondenza a determinati requisiti essenziali di sicurezza, ha comportato e comporta un nuovo ruolo per tutti gli operatori interessati, che sono chiamati a farsi carico di ben precise responsabilità. Ma la Marcatura CE non è e non deve essere l’unico elemento discriminante nella scelta del dispositivo o nella valutazione del dispositivo installato.

L’utilizzatore quindi deve essere conscio che fa parte delle proprie responsabilità assicurare l’adeguatezza del dispositivo stesso: cosa a volte non sufficientemente considerata.

Per questo punto in particolare le disposizioni del Decreto, integrando le normative comunitarie, hanno reso disponibili agli utilizzatori tutti gli elementi per una scelta/valutazione consapevole.

Fonte: Uncsaal